congedo ordinario
Congedo Straordinario
Aspettativa per motivi familiari
Permessi Studi ecc.ecc
(CAPITOLO 1°) ISTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 36 T.U. n. 3/1957
Art. 49 D.P.R. n. 335/1982
1. CONGEDO ORDINARIO
Il periodo di congedo ordinario, spettante agli appartenenti alla Polizia
di Stato (così come previsto per il Pubblico Impiego), è un diritto
irrinunciabile e non è monetizzabile;
si procede tuttavia al pagamento sostitutivo del congedo ordinario qualora, Art. 18 D.P.r. 254/1999 ed art. 14,
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il congedo spettante con commi 7 e 14 del D.P.R. 395/1995.
sia stato fruito ovvero esso non sia stato fruito per decesso, per cessazione
dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta
dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Trattamento economico e modalità di computo del congedo ordinario spettante:
Durante la fruizione del congedo ordinario spetta la normale retribuzione
esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
Il computo viene effettuato sulla base delle annualità e, nell’anno di Art. 14 D.P.R. 395/1995
assunzione o di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario
è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato,
considerando a tutti gli effetti come mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni.
Riposi Legge: L. 54/1977
L. 937/1977
Come noto la L. 54/1977 dispone che cessassero di essere considerate
festive alcune ricorrenze civili e religiose;
la L. 937/1977 ha poi disposto l’attribuzione ai dipendenti civili e
militari delle amministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di
riposo in aggiunta ai congedi spettanti: due di queste giornate vanno
fruite in aggiunta al congedo ordinario e ne seguono la disciplina;le
restanti quattro vanno fruite, nell’anno di riferimento, a richiesta
degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio.
(CAPITOLO 1° – CONGEDO ORDINARIO) RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 395/95 art. 14 – accordo
nazionale quadro del 20 luglio 1995.
Giorni di C.O. spettente – in base all’anzianità di servizio –
e – in base all’articolazione dei turni.
Orario di lavoro distribuito su sei giorni, il C.O. diventa:
– 30 giorni lavorativi, per i primi 3 anni di servizio;
– 32 giorni lavorativi, per gli anni successivi;
– 37 giorni lavorativi, per il personale con oltre 15 anni di
servizio e meno di 25;
– 45 giorni per il personale con oltre 25 anni di servizio;
– 47 giorni lavorativi per il personale che ha maturato entro
il 31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio .
Orario di lavoro distribuito su cinque giorni – il sabato
è considerato non lavorativo – il C.O. diventa:
– 26 giorni lavorativi, per i primi 3 anni di servizio;
– 28 giorni lavorativi, per gli anni successivi;
– 32 giorni lavorativi, per il personale con oltre 15 anni
di servizio e meno di 25;
– 39 giorni per il personale con oltre 25 anni di servizio;
– 41 giorni lavorativi per il personale che ha maturato entro il
31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio.
In tutti i casi citati la durata indicata per il congedo ordinario è
comprensiva di 2 giorni di riposo legge – mentre sono escluse le
rimanenti 4 giornate di riposo legge.
Modalità di fruizione del congedo ordinario: Art. 18 co.1, D.P.R. 164/2002;
Circ. n. 333.A/9807.F.3 – 2.10.2002;
Va fruito, di norma, nel corso dell’anno solare di riferimento; qualora,
tuttavia, indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la
completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte
residua deve essere fruita entro l’anno successivo; nel caso in cui il
differimento della fruizione del congedo dipenda da motivate esigenze
di carattere personale del personale, tale fruizione dovrà avvenire,
entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza.
Analoga disciplina seguono le due giornate di riposo legge di cui si
è detto, mentre le restanti quattro devono essere fruite inderogabilmente
entro l’anno cui si riferiscono.
Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, Art. 59, D.P.R. 782/1985;
sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni Circ. 559/A/I/7575M16- 24/4117 di servizio in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle dell’11 agosto 1986;
del personale , avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi,
di massima, ¼ della forza effettiva di ciascun ruolo.
——————————————————————————————
Per servizio deve intendersi quello comunque prestato nella Polizia di Stato e, si ritiene, anche quello ad esso assimilabile svolto negli altri corpi di Polizia e nelle Forze Armate, con esclusione del servizio militare di leva.
(Tale esigenza costituisce, quindi un obbligo per i responsabili degli uffici e reparti che dovranno provvedere a programmare i turni di congedo allo scopo di pervenire ad un equo contemperamento delle due esigenze).
— —————————————————
(CAPITOLO 1° – CONGEDO ORDINARIO) RIFERIMENTI NORMATIVI
Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, Art. 14, c. 8 del D.P.R. 395/1995
e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in 4
periodi entro 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei
quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30
settembre. Mentre, per il personale con oltre 25 anni di servizio,
almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
Casi di interruzione del Congedo Ordinario per infermità:
Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne
interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di
infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e
debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di tempestiva comunicazione.
Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare.
In quest’ultima ipotesi il dirigente autorizza il godimento del congedo
ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
Obbligo di comunicare il recapito:
Il personale in congedo è tenuto a comunicare preventivamente e
tempestivamente all’ufficio di appartenenza il recapito ove intende
fruire il periodo di congedo ordinario il quanto l’Amministrazione, per
indifferibili esigenze di servizio, può far interrompere la fruizione
del congedo stesso.
Obbligo di indennizzo a seguito di revoca o interruzione del
congedo ordinario:
Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato Art. 18, c. 1, D.P.R. 164/2002
il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione
fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione
del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di
servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di
viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti
dalla legge sulle missioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario.
Il congedo ordinario è cumulabile con il congedo straordinario. Art. 39 T.U. n. 3/1957
(CAPITOLO 2°) ISTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI
2. CONGEDO STRAORDINARIO
Il Congedo Straordinario è una particolare forma di astensione dalla
prestazione lavorativa che si aggiunge al Congedo Ordinario spettante
nell’anno, ed è cumulabile con lo stesso.
La concessione del congedo straordinario, previsto dallo statuto degli
impiegati civili dello stato ed applicato agli appartenenti alla Polizia Art. 60 del D.P.R. 782/1985;
di Stato in attuazione dell’art. 60 del regolamento della P. di S., si divide Art. 37 del D.P.R. 3/1957;
in due categorie una discrezionale (soggetto alla valutazione
dell’Amministrazione) e una di diritto (inteso che al verificarsi delle
condizioni viene concesso).
Oltre modo, il Congedo Straordinario, viene utilizzato anche per la
malattia del dipendente, essendo peraltro, per malattie di breve durata
(fino a 7 giorni lavorativi) l’istituto preposto alla copertura
dell’assenza, mentre negli altri casi il dipendente può richiederlo
autonomamente al posto dell’aspettativa per infermità.
Inoltre, nei casi di invalidità dovuta a causa di servizio, viene
utilizzato per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità. Art. 22, c. 25 della L. 724/1994;
L’istituto del C.S. è oggetto di accordo nazionale quadro; Art. 3 della L. 537/1993;
il periodo massimo di giorni di Congedo Straordinario, nell’arco Circ. 333.A/9802.B.B.5.4 del 13.2.96;
dell’anno solare, è di 45 giorni annui; Art. 3 c. 1 D.Lgs. 195/1995;
inoltre ai 45 giorni si aggiungono i giorni di congedo straordinario Art. 15 D.Lgs. 395/1995;
speciale per trasferimento.
Congedo Straordinario di diritto:
– Per matrimonio 15 giorni;
– Per copertura congedi parentali (vedasi norme Congedi Parentali);
– Per sostenere esami;
– Per infermità e cure termali conseguenti a causa di servizio;
– Per trasferimento (3) :
a) sul territorio nazionale – 20 gg. per il personale sposato o
con famiglia a carico o con 10 anni di servizio – 10 gg. per
personale non sposato e con meno di 10 anni di servizio;
b) all’estero – 30 gg. per il personale sposato o con Art. 15, D.P.R. n. 395/1995;
famiglia a carico o con 10 anni di servizio – 20 gg. per circolare n. 333.A/9802.B.B.4
personale non sposato e con meno di 10 anni di servizio. del 3.8.1996.
———————————————————————————————————————
(3) Lo speciale tipo di congedo Straordinario previsto per trasferimento può essere richiesto sia per trasferimento a domanda che d’ufficio. L’interessato dovrà richiederlo tempestivamente; inoltre, potrà essere richiesto anche dopo il trasferimento con la dovuta documentazione comprovante le necessità legate al trasloco o alle necessità organizzative del trasferimento. – In caso d’urgenza, in attesa della concessione del C.S. il dipendente potrà essere autorizzato a fruire del Congedo Ordinario che verrà poi convertito in C.S.. Spetta anche al personale accasermato – Art. 19, c. 2 D.P.R. 164/2002.
———————————————————————————————————————————–
(CAPITOLO 2° – CONGEDO STRAORDINARIO) RIFERIMENTI NORMATIVI
Il periodo di Congedo Straordinario è da considerarsi servizio utile a
tutti gli effetti.
Il periodo di congedo di diritto, oltre a quello per matrimonio e per
trasferimento è subordinato alla richiesta del dipendente in base alle
esigenze prospettate, e per il periodo strettamente necessario.
Così, per le cure, coinciderà con il periodo prescritto dal sanitario e,
per gli esami, con il tempo strettamente necessario a raggiungere la
sede d’esame ed a sostenere la prova.
Per motivi di famiglia:
Il congedo straordinario per motivi di famiglia, rientra nell’unica – Circ. M.I. n. 333-A/9817.B (4) del
ipotesi dei gravi motivi ed è facoltativo e discrezionale, cioè 15 aprile 1986 – ribadita il
soggetto all’apprezzabile valutazione dell’Amministrazione. 19/10/1994;
La durata è stabilità dall’Amministrazione in base alle esigenze – Circ. M.I. n. 333.A/9807.F.4 del
prospettate ed ai tempi occorrenti per far fronte alla situazione 30.3.1999
grave prospettata che impedisce il normale espletamento dell’attività
lavorativa.
A tal proposito il Dipartimento della P.S., ha fissato alcuni criteri di
massima per la concessione del Congedo Straordinario per gravi motivi:
Essi sono:
– Per decesso del coniuge, dei figli, dei genitori, dei suoceri,
dei fratelli e sorelle, dei cognati:
fino a 8 gg. se l’evento è avvenuto nella regione di servizio;
fino a 10 gg. fuori dalla regione.
– Per grave pericolo di vita dei medesimi congiunti:
fino a 4 gg. se nella regione di servizio;
fino a 6 gg. negli altri casi.
– Per assistenza ai familiari in caso di malattie, interventi
chirurgici, nascita dei figli, ecc.(4) :
fino a 8 gg. nella regione di servizio;
fino a 10 gg. negli altri casi.
La concessione del C.S. di diritto e per gravi motivi (quest’ultima
subordinata al parere obbligatorio del Dirigente l’Ufficio d’appartenenza)
è concesso dal Responsabile della sede di servizio. Mentre il C.S. per
malattia è concesso dagli Uffici Territoriali del Governo.
—————————————————————————————————————
(4) Come chiarito con la circolare del 1996, si precisa che devono ritenersi comprese nella fattispecie in esame, tutte quelle situazioni di obiettiva gravità che rendano indispensabile la materiale assistenza al familiare da parte del dipendente. In seguito con la circolare del 1999 si è chiarito che “Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili rilevanti ragioni – …– che impediscono al dipendente la prestazione del servizio. Inoltre, la lettura delle due circolari illustra che un periodo ulteriore di C.S. per gravi motivi, oltre il periodo indicato di massima, purché debitamente documentato, potrà essere richiesto fino al limite massimo dei 45 gg. di C.S. previsti nell’anno di riferimento.
(CAPITOLO 2° – CONGEDO STRAORDINARIO) RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Congedo Straordinario, diversamente dal C.O., assorbe le giornate
festive e quelle destinate al riposo. Pertanto, queste non vengono
sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa
avviene per il congedo ordinario.
Un caso particolare di Congedo Straordinario, di diritto, è quello
previsto per il personale che si sottopone alla donazione di organi,
ivi compresa la donazione di midollo osseo (mentre per la donazione
di sangue, spetta una giornata di riposo).
Per di più, a parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è – Art. 19/3c. D.P.R. 16.3.1999 n. 254
riconosciuto lo stesso numero di giornate di Congedo Straordinario – circ. M.I. 333.A/9802.B.B.5.5 del
indipendentemente dalla qualifica posseduta; e, sarà cura degli organi 27 aprile 2000–
competenti, assicurare l’uniformità delle modalità applicative nei
confronti del personale dipendente.
Trattamento economico ed effetti giuridici:
In tutti i casi il Congedo Straordinario è retribuito per intero ed è utile
ai fini pensionistici e previdenziali; al personale inviato in missione
collettiva all’estero compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio di
andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di
congedo straordinario per gravi motivi.
(CAPITOLO 3°) ISTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI
3. ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA
L’istituto generale per l’aspettativa previsto per i pubblici dipendenti si Art. 52 D.P.R. 335/1982;
applica anche alla Polizia di Stato.
Il dipendente che intende usufruire dell’aspettativa per motivi di Art. 69 D.P.R. 3/1957;
famiglia deve presentare motivata domanda, sulla quale
l’Amministrazione deve provvedere entro un mese (30 giorni),
avendo facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento,
di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la
durata dell’aspettativa richiesta.
Questo tipo di aspettativa può essere revocata per ragioni di servizio e
non può eccedere la durata di un anno, durante il quale non si ha diritto
ad alcun assegno.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli Art. 70 D.P.R. 3/1957;
effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra
essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per
infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un
quinquennio.
Per motivi di particolare gravità l’Amministrazione può consentire al
dipendente, che abbia raggiunto il periodo massimo, e che ne faccia
richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata
non superiore a 6 mesi.
(CAPITOLO 4°) ISTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI
4. CAUSE ED EVENTI PARTICOLARI
a) PERMESSI RETRIBUITI – Art. 4 Legge 53/2000;
– Decreto attuativo d.C.P.M.
Diritto di fruire di 3 giorni retribuiti all’anno, per decesso o grave e 278/2000.
documentata infermità (patologia acuta) del coniuge o di un parente
entro il secondo grado (vedasi codice civile), o di un componente la
famiglia anagrafica.
Per fruire del permesso l’interessato comunica preventivamente al
datore di lavoro l’evento che da titolo al permesso medesimo e i giorni
nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici. I permessi sono retribuiti e
coperti da contribuzione ai fini previdenziali.
I tre giorni di permesso retribuito, sono riferibili alle giornate
lavorative del lavoratore e non assorbono le giornate festive o
destinate al riposo; inoltre, possono essere frazionati anche ad ore,
in ragione di 6 ore per giorno lavorativo, per far fronte alle varie necessità.
b) CONGEDI PER GRAVI MOTIVI
Oltre ai 3 giorni di permesso retribuito a tutti i lavoratori per gravi e
documentati motivi, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice
civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,
parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, spetta un
congedo non superiore a due anni, non retribuito (5) , continuativo o
frazionato, nell’arco della vita lavorativa.
Tale congedo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini
previdenziali. Pertanto potrà essere riscattato, con il versamento dei
contributi previdenziali, ovvero secondo il criterio della prosecuzione
volontaria.
—————————————————————————————————————–
(5) Per permessi retribuiti per assistenza portatori di handicap vedasi finanziaria D.LGS. NR. 308 DEL 2000 – GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 29/12/2000 – Legge finanziaria per il 2001 comma 2:
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
“4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”.
CAPITOLO ( 5°) iSTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI
5. PERMESSI STUDIO
a) PERMESSI PER LE 150 ORE ANNUE
Il dipartimento della P.S., concede 150 ore all’anno (anno solare), con – Art. 78 D.P.R. 782/1985;
il fine di favorire il personale che intende conseguire un titolo di studio – integrato dall’ art. 20, D.P.R.
di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a 254/1999;
corsi post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche – Circ.M.I. n. 333.A/9802.B.B.5.5
o parificate, ovvero, come previsto a corsi organizzati dagli Enti Pubblici del 7 aprile 2000.
Territoriali; i corsi dovranno essere finalizzati al conseguimento di titoli
di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
I corsi possono essere effettuati fuori dalla sede di servizio se non sono
attivati nell’ambito della propria sede lavorativa; inoltre, i corsi sopra
indicati non devono necessariamente avere attinenza con la funzione espletata
dagli interessati nell’ambito della Polizia di Stato.
Le esigenze prospettate dal dipendente, al fine dell’utilizzo delle 150
ore per la frequenza dei corsi di studio, comprendono anche tutte quelle
ipotesi connesse agli impegni che lo svolgimento del corso comporta,
sempre che venga comprovata l’assoluta necessità ad avvolgere a detti
impegni soltanto durante lo svolgimento dell’orario di servizio.
Il periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le
esigenze prospettate almeno due giorni prima al proprio capo ufficio;
la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio. L’eventuale, diniego dovrà essere
adeguatamente motivato.
Il dipendente, dovrà dimostrare attraverso idonea documentazione, di
avere frequentato il corso di studi; in ogni caso, in caso di abuso
sarà suscettibile di revoca, con la decurtazione del periodo già fruito
dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo.
Rientrano nell’ambito delle 150 ore i giorni necessari per raggiungere
la località dei corsi di studio e per il rientro, in ragione di 6 ore
per ogni giorno impiegato. Comunque, le 6 ore previste per ogni giorno
vanno intese come limite forfetariamente stabilito dalle norme. Inoltre,
dette ore sono concesse solo nell’ipotesi in cui nella sede di servizio
non sono attivati corsi analoghi. Mentre, sono concesse al personale
trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato nella
precedente sede i corsi di studio.
Infine, per la preparazione di esami universitari o post universitari, – Art. 22 D.P.R. 164/2002.
possono essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, le 4
giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti, in
ragione di 6 ore per ogni giorno.
(CAPITOLO 5° – PERMESSI STUDIO) RIFERIMENTI NORMATIVI
b) CONGEDO STRAORDINARIO PER ESAMI
Per sostenere esami viene concesso di diritto il congedo straordinario;
la retribuzione viene corrisposta interamente ed il periodo fruito è utile
ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
c) ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO – Art. 37, c. 2, D.P.R. 3/1957;
L’Istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti,
applicabile anche agli appartenenti alla P. di S., comprende la
concessione dell’aspettativa per “motivi di famiglia”. Ormai, è
giurisprudenza consolidata far rientrare nella dicitura “motivi di
famiglia” i motivi di studio. Infatti, si comprendeno in tale espressione
tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento in relazione al benessere
ed al progresso del dipendente, inteso come membro di una famiglia o
anche come persona singola.
(Per l’aspetto retributivo e contributivo ed per gli effetti giuridici vedasi Capitolo 3°)
d) CONGEDO PER LA FORMAZIONE – Art. 5, L. 53/2000;
– Art. 20, D.P.R. 164/2002.
Il personale con almeno 5 anni di servizio maturati presso la stessa
Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione, per un
periodo non superiore a 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco
dell’intera vita lavorativa.
Il congedo è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato
in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo
ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3%
della forza effettiva complessiva.
Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve
presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio
della fruizione del congedo.
Lo stesso congedo può essere differito con provvedimento motivato
per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni.