Da oggi, per i conducenti di veicoli, residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio l’utilizzo del dispositivo per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, il cosiddetto seggiolino antiabbandono.
L’obbligo è previsto dalla legge 157 del 19 dicembre 2019, che ha fissato il termine del 6 marzo 2020 come ultima data per l’obbligo di installazione dei dispositivi.
Perché tale dispositivo sia a norma è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 e in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A del medesimo decreto.
Non è necessario che i dispositivi siano della stessa marca del seggiolino. Infatti, secondo l’art. 3 del citato decreto, gli stessi possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo.
Pur non essendo obbligatorio la Polizia stradale consiglia di portare sempre al seguito il certificato di conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia. La conformità, infatti, non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo.
Ricordiamo che l’utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dal codice della strada, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti del conducente con una decurtazione di 5 punti sulla patente.
Tuttavia, qualora a bordo del veicolo sia presente anche una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo antiabbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.